Il nuovo Codice appalti (D.lgs 50/2016) e le modifiche apportate successivamente con il Correttivo del Codice appalti (D.lgs. 56/2017) hanno ribadito l’importanza di adottare l’approccio degli acquisti “verdi” nella pubblica amministrazione (in inglese GPP – Green Public Procurement). Infatti, in accordo con l’art. 34 del D.lgs 50/2016, è stato introdotto l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell’importo della gara, delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali” contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Lo stesso articolo prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei criteri di aggiudicazione di cui all’art.95 del Codice.
A questi strumenti che riguardano i GPP subentrano anche le richieste delle grandi aziende ai propri fornitori affinchè aderiscano a standard di qualità ambientali, in modo sempre più importante.
Tra gli strumenti di verifica delle specifiche tecniche previste nei CAM e dai vari standard proposti dalle aziende ai propri fornitori vi è il possesso di certificazioni ambientali di prodotto e servizio, comunemente chiamate etichette o dichiarazioni ambientali. Esse hanno lo scopo di comunicare, in maniera verificabile, accurata e non fuorviante, gli aspetti ambientali di un prodotto o servizio, promuovendo la domanda e l’offerta di prodotti e servizi in grado di causare minor danno all’ambiente (UNI EN ISO 14020:2002).
La serie ISO 14020 individua tre diversi tipi di etichettature ambientali:
TIPO I (UNI EN ISO 14024:2001): etichette volontarie basate su un sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi lungo l’intero ciclo di vita. Esse vengono sottoposte a certificazione da parte di un ente indipendente (organismo competente). L’ottenimento del marchio costituisce, pertanto, un attestato di eccellenza che viene rilasciato solo a prodotti/servizi che hanno un ridotto impatto ambientale. Un esempio è costituito dal marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel EU.
TIPO II (UNI EN ISO 14021:2016): auto-dichiarazioni di carattere ambientale da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza l’obbligo di certificazione da parte di un organismo indipendente esterno. Un esempio è costituito dall’autodichiarazione del quantitativo di materiale riciclato contenuto in un prodotto (es. packaging).
TIPO III (UNI EN ISO 14025:2010): dichiarazioni volontarie basate su parametri stabiliti che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati all’intero ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA (Life Cycle Assessment). Sono sottoposte a un controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Un esempio è costituito dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto – EPD®, che ha validità di 3-5 anni a livello internazionale.
Inoltre, è bene ricordare che sia il nuovo Codice appalti (D.lgs 50/2016) che la UNI EN ISO 14001:2015 ribadiscono più volte l’importanza di considerare gli aspetti ambientali ed economici durante l’intero ciclo di vita di un bene o attività. Pertanto, investigare le prestazioni ambientali di prodotti e/o sistemi produttivi mediante una valutazione di ciclo di vita (LCA) è il primo passo per valutare e promuovere la propria sostenibilità in accordo con i principi dell’economia circolare.
Al fine di certificare la corretta esecuzione dello studio LCA attestando la rispondenza con le UNI EN ISO 14040:2006 e 14044:2006, è possibile ottenere un certificato di conformità che viene rilasciato dai principali enti di certificazione e che può essere esibito in fase di gara come supporto per ottenere un punteggio tecnico maggiore.
EMC Innovation Lab, che può vantare diverse esperienze al riguardo, accompagna i suoi clienti durante l’intero iter delle certificazioni, garantendo il raggiungimento del certificato in tempi ridotti e con budget contenuti.
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